Negoziazioni assistite facoltative e obbligatorie nel diritto civile e nelle procedure di separazione e divorzio
Con la negoziazione assistita le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà” (c.d. convenzione di negoziazione) alla risoluzione amichevole di una controversia di vario genere, avvalendosi del patrocinio di avvocati regolarmente iscritti all’albo. Per non incorrere in nullità a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, la convenzione deve contenere il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (non meno di un mese e non più di tre, salvo proroga concordata da entrambe le parti) e l’oggetto della controversia, che non può riguardare né materie di lavoro né i diritti indisponibili.
Non sono quindi ammissibili eventuali contenziosi sui diritti soggettivi non trasmissibili che si estinguono solo con la morte del titolare, quali i diritti della persona e i diritti patrimoniali discendenti da rapporti familiari (come il diritto agli alimenti nelle cause di separazione e divorzio). La convenzione deve altresì essere depositata in forma scritta da uno o più legali in grado di certificare l’autografia delle sottoscrizioni, trasmettendo entro 10 giorni copia autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio.
La negoziazione assistita facoltativa può essere applicata alla risoluzione bonaria e stragiudiziale delle istanze di separazione e divorzio consensuale. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del II capo del decreto giustizia in materia di separazione e divorzio, tramite la negoziazione assistita facoltativa i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale riguardo questioni di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. La procedura è applicabile anche per modificare condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni in condizioni di incapacità, portatori di handicap grave o non autosufficienti dal punto di vista economico.
La negoziazione assistita diviene invece obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le richieste di pagamento di somme fino a 50.000 euro ove non si configurino ipotesi assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014.
Negoziazione assistita provincia di Lecco: caratteristiche formali, procedura e compiti dei legali
Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, la convenzione di negoziazione assistita deve contenere sia il termine concordato per l’espletamento della procedura (non inferiore a un mese e non superiore a tre – salvo proroga), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né materie di lavoro né i diritti indisponibili. A pena di nullità, la convenzione deve essere redatta in forma scritta e conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
L’iter prende avvio con l’informativa della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e il conseguente invito alla controparte debitamente compilato in tutte le parti e sottoscritto. Solo dopo accettazione dell’invito, ha inizio la negoziazione vera e propria, che può avere esito negativo o positivo. Nel primo caso, la conclusione sarà la dichiarazione di mancato accordo, mentre nel secondo l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati sarà valido a tutti gli effetti di legge.
Compito del/gli avvocato/i è invitare il cliente e la controparte alla negoziazione, gestire la procedura negoziale, e depositare tutti gli atti inerenti alla negoziazione, oltre che certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Avvocato per negoziazione assistita provincia di Lecco – Lombardia
La negoziazione assistita è un contratto o convenzione stipulato tra due o più parti che si impegnano a “cooperare in buona fede e lealtà” per risolvere una controversia in via stragiudiziale, pur con l’assistenza di avvocati. Introdotta con il c.d. “decreto giustizia”, con obiettivi di degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato in materia di processo civile, la negoziazione assistita mira dunque a porsi come alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti, in grado di portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, così decongestionando e riducendo a monte l’afflusso dei processi.
Lo studio Spandri – Marconi di Lecco, operante anche a provincia di Lecco e dintorni, è a disposizione per fornire assistenza in procedure di negoziazione assistita facoltativa od obbligatoria, inerente a materie di diritto civile e diritto di famiglia (in primis separazioni e divorzi congiunti o consensuali), di infortunistica stradale o contenziosi di natura economica. Accanto a un’attenta gestione di tutte le fasi dell’iter di separazione giudiziale o consensuale avanti al Tribunale o con negoziazione assistita, prestiamo sempre attenzione anche ai risvolti umani delle procedure e ai bisogni psico-emotivi della persona. Anche a questo scopo, siamo inseriti in un network di professionisti operanti sul territorio lombardo, che includono una convenzione stipulata con uno studio di psicologia e psicoterapia di Lecco.