Separazione consensuale, giudiziale e con negoziazione assistita a Arosio
La prima caratteristica che emerge nella definizione della separazione personale dei coniugi è il carattere transitorio dell’istituto che, pur potendosi protrarre sine die, tendenzialmente evolve nella riconciliazione delle parti oppure nella constatazione dell’irreversibilità della crisi, che può essere definitivamente sancita e formalizzata dalla sentenza di divorzio. La separazione può inoltre avvenire senza intervento del giudice (c.d. separazione di fatto) oppure tramite ricorso per la separazione: questo può essere presentato consensualmente da entrambi (separazione consensuale) o da uno solo dei coniugi (separazione giudiziale).
Sebbene la separazione di fatto possa apparire come la strada più facile per una coppia in crisi, bisogna tener presente che l’abbandono del tetto coniugale potrebbe avere ripercussioni negative in sede di separazione o divorzio giudiziale, specie se implica il mancato adempimento dei doveri di sostentamento della famiglia. Inoltre la separazione di fatto non produce effetti giuridici né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Pertanto, ove possibile, è consigliabile formalizzare lo status di separati per iniziativa di almeno uno dei coniugi, fermo restando che nulla osta alla riconciliazione della coppia dopo un periodo di separazione.
La separazione consensuale è un accordo tra le parti stipulato in via stragiudiziale con l’assistenza di uno o due avvocati che deve essere ratificato dal tribunale. Una volta che coniugi si accordano in merito a questioni patrimoniali (incluso l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli), all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale, spetterà al tribunale compiere un controllo di legittimità ed esprimersi in merito con apposito provvedimento. Sicuramente preferibile rispetto alla via giudiziale, la separazione consensuale presenta un minor grado di conflittualità con maggior tutela del benessere della prole, forme procedurali più snelle e rapide, e dunque minori costi di assistenza legale.
Un’alternativa alla separazione consensuale in Tribunale è costituita dalla negoziazione assistita, ovvero una procedura conciliativa condotta dalle parti con l’assistenza di uno o due avvocati investiti di compiti di mediazione e risoluzione del conflitto. Tale accordo, basato sul presupposto di una cooperazione leale e in buona fede, deve essere concluso in forma scritta e sottoscritto dagli avvocati che si impegnano ad attestare la conformità con le normative di legge e l’autenticità delle firme in calce, e deve essere sottoposto al vaglio del tribunale: stanti queste condizioni, la separazione con negoziazione assistita produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.
La separazione giudiziale segue invece un iter più complesso, anche in virtù della sua natura di contenzioso giuridico, ovvero di procedimento intrapreso su iniziativa di una sola delle parti in causa. I presupposti della separazione giudiziale includono la violazione degli obblighi matrimoniali e la sussistenza di circostanze di fatto che rendono intollerabile la prosecuzione del rapporto. Come chiarisce l’art. 151, comma 1 CC, la separazione è ammissibile qualora si verifichino condizioni che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”. Con la sentenza n. 7148 del 1992, la Suprema Corte ha poi chiarito che la domanda di separazione è ammissibile anche qualora la crisi non sia percepita da ambo le parti, risultando al contrario sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti”.
Avvocato per separazione Arosio – Lombardia
Quando avvenimenti esterni si frappongano alla convivenza serena della coppia, quando si verifichino circostanze che non potevano essere previste al momento del matrimonio, quando emergano incompatibilità caratteriali insuperabili e, in generale, quando le circostanze rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all’educazione della prole (ex art. 151, 1° comma CC), uno o entrambi i coniugi possono procedere alla separazione.
Questa può avvenire per il semplice allontanamento di uno dei coniugi dal tetto coniugale senza intervento del giudice (c.d. separazione di fatto) oppure tramite ricorso per la separazione: nel caso in cui il ricorso di separazione sia presentato consensualmente da entrambi i coniugi la separazione si dice consensuale, mentre la separazione giudiziale riguarda le fattispecie in cui manchi un accordo sulle condizioni della separazione o sulla separazione stessa.
Nella consapevolezza delle molteplici criticità che possono caratterizzare le procedure legali che determinano la sospensione del matrimonio, l’avv. Francesca Marconi e l’avv. Carlotta Spandri mettono a disposizione l’esperienza acquisita in materia di separazioni, divorzi e negoziazioni assistite, e in generale nei campi del diritto di famiglia e del diritto civile. Lo studio con sede a Lecco, ma operante anche a Arosio e dintorni, è a disposizione per fornire assistenza in caso di separazione o divorzio, offrendo al cliente una rete professionale di sostegno che include uno studio di psicologia e psicoterapia. Accanto a un’attenta gestione di tutte le fasi della procedura di separazione giudiziale o consensuale avanti al Tribunale o con negoziazione assistita, prestiamo infatti sempre attenzione ai risvolti umani dell’iter di separazione e ai bisogni psico-emotivi della persona.